Che il governo Berlusconi non abbia mai combattuto l’evasione è un dato di fatto. Come già da noi documentato nel Libro Bianco su un anno di governo Berlusconi, l’abolizione delle norme anti evasione varate dal precedente governo Prodi era un chiaro segnale della direzione che il governo di centro destra avrebbe seguito nel prosieguo della legislatura. I dati sull’evasione sono, lo sappiamo, impressionanti: l'ammontare del valore aggiunto lordo evaso (la base imponibile sulla quale non sono state pagate le imposte) stimato per il 2004 è di circa 200 miliardi di euro e nello stesso anno il 24,2 del reddito prodotto non è stato dichiarato1.
Il 5 agosto, con l’entrata in vigore della legge anticrisi, viene segnato un altro punto a favore dei già più volte premiati evasori. Lo scudo fiscale (mai nome fu tanto improprio) avrebbe dovuto permettere agli italiani con capitali detenuti all’estero illegalmente di riportare in Italia il proprio denaro pagando una sanzione, permettendo così allo Stato di ottenere risorse necessarie per affrontare la crisi economica in atto. In questo modo i capitali rientrati nel nostro paese avrebbero dovuto finanziare attività produttive ed investimenti, garantendo liquidità al sistema ancora colpito dalla stretta del credito. Questo almeno sulla carta.
I fatti sono ben diversi.
Innanzitutto il rimpatrio effettivo è obbligatorio solo per i paesi nei confronti dei quali non si potrà avere uno scambio di informazioni (i cd. paradisi fiscali); negli altri casi non è necessario il rientro fisico dei capitali sul suolo italiano ma è necessaria la sola regolarizzazione degli importi dovuti.
In secondo luogo, viene garantito il totale anonimato a chi volesse avvalersi dello scudo,rendendo impossibile un’analisi approfondita del fenomeno della fuga illecita dei capitali. In questo modo coloro che hanno esportato illegalmente il proprio denaro, evitando quindi di pagare le imposte dovute allo Stato italiano, non solo rimarranno impuniti, ma saranno anche preclusi accertamenti nei loro confronti. L’emendamento recentemente approvato al Senato rende la situazione ancora peggiore: viene garantita l’impunità, oltre che ai reati di omessa e infedele dichiarazione come già previsto nel testo del 5 agosto, anche a reati penali come il falso in bilancio e le dichiarazioni fraudolente mediante fatture inesistenti, occultamento o distruzione di documenti. Ma non solo: anche l’obbligo di denuncia da parte degli intermediari relativamente ad operazioni sospette ai fini antiriciclaggio è stato eliminato. Ed ecco che il condono diventa definitivamente una vera e propria amnistia.
Non si capiscono allora le prese di posizione del premier Berlusconi e del ministro Tremonti contro i paradisi fiscali, visto che le politiche che poi vengono poste in essere sono tutt’altro che sfavorevoli nei confronti di chi esporta illegalmente capitali. Lo scudo fiscale italiano dovrebbe rientrare nello schema delle politiche messe in atto da numerosi altri stati (ad esempio Francia, Regno Unito e Stati Uniti), che mira a conoscere e a colpire il fenomeno dell’evasione e del ricorso ai paradisi fiscali. Tuttavia gli interventi negli altri paesi non prevedono affatto l’anonimato. L’eccezione italiana è ancora una volta incomprensibile.
Un’altra importante questione è quella relativa alle sanzioni e ai costi previsti per chi si avvale dello scudo. E’ previsto un costo pari al 50 per cento del rendimento teorico, stimato al 2 per cento, dei fondi investiti all’estero. In definitiva quindi, si dovrà pagare solo l’1 per cento del capitale totale per un periodo presunto di 5 anni. Il costo per portare in Italia capitali illegalmente detenuti all’estero è quindi pari al 5 per cento del valore dei capitali stessi. Non è prevista invece alcuna sanzione. Oltre al fatto che il 2 per cento sembra un rendimento teorico irrealistico e fortemente sottostimato, molti dubbi suscita l’assenza di una vera e propria sanzione, ma soprattutto la mancata richiesta del pagamento delle imposte dovute sul capitale esportato (come IRPEF, IRAP e IVA). Il messaggio è abbastanza chiaro: garantire l’impunità totale a chi riporta il proprio denaro nel nostro paese ed aumentare la discriminazione nei confronti dei cittadini onesti, che hanno dichiarato i propri redditi e pagato le imposte ad essi relative; vengono tutelati invece proprio quegli individui che, non dichiarando i propri redditi alle autorità italiane, sono riusciti ad esportarli nei paradisi fiscali, evitando sia l’imposta sul reddito trasferito che quella sui redditi da capitale maturati sull’importo esportato.
Negli altri paesi il regime sanzionatorio è molto diverso. Si presume che il trasferimento dei capitali avvenuto in modo illegale di per sé abbia configurato un’evasione e quindi, oltre alle imposte sui rendimenti presunti e agli interessi di mora, viene richiesto anche il pagamento dell’imposta sul reddito trasferito. Negli Stati Uniti, oltre alle imposte sul rendimento presunto del capitale (a seconda dell’aliquota relativa, al massimo del 35%), si devono pagare gli interessi su tali imposte (più una sanzione del 20% su quanto dovuto) e una sanzione proporzionata al capitale comprensivo degli interessi presunti (sempre del 20%). Vengono considerati fino a 6 anni per il calcolo dell’importo dovuto2. Anche nel Regno Unito sono previsti, oltre al pagamento dell’importo dovuto al fisco sui redditi esportati e sul rendimento maturato (fino a 20 anni), una sanzione pari al 10 per cento di tale importo (o del 20 per cento nel caso in cui l’agenzia delle entrate avesse tentato senza risultati di far denunciare precedentemente al soggetto i propri capitali detenuti su conti esteri), e il pagamento degli interessi sulle imposte stesse3. Anche se il quadro è complesso, emerge chiaramente il divario significativo tra quanto previsto all’estero e quanto invece disposto in Italia.
Un ulteriore punto fondamentale riguarda la tipologia dei capitali che rientreranno nel nostro paese. Come mostrato, le agevolazioni per chi si avvale dello scudo, sia dal punto di vista dell’impunibilità e dell’anonimato, sia dal punto di vista dell’esiguo quadro sanzionatorio, sono notevoli. Nulla vieta quindi che, grazie all’impossibilità di denuncia di operazioni sospette ai fini dell’antiriciclaggio e all’estensione dello scudo alle società controllate e collegate estere, i capitali rientranti provengano da attività illecite di stampo criminale. Lo scudo potrebbe quindi essere considerato dalla mafia un vero e proprio affare d’oro, un piccolo prezzo da pagare per ottenere capitali puliti da investire nel nostro paese.
Recenti stime indicano in 278 i possibili miliardi rimpatriabili4. Di questi si ritiene che, ottimisticamente, saranno tra i 60 e i 100 quelli effettivamente rimpatriati. Le casse dello stato dovrebbero quindi ottenere dai 3 ai 5 miliardi. Ci si potrebbe chiedere, a buon ragione, se un ammontare così esiguo giustifichi i rischi connessi al rientro di capitali anonimi e potenzialmente provenienti da attività legate alla criminalità organizzata. L’anomalia italiana emerge allora in tutta la sua peculiarità. Ancora una volta si è persa l’occasione per delineare un intervento serio, capace di smascherare gli evasori, di punire gli illeciti e di ottenere risorse disponibili per affrontare la crisi economica. Ma ormai, purtroppo, a questo siamo abituati.
1 Come riportato nell’Audizione (18 febbraio 2009) alla Commissione Parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria dal Direttore generale delle Finanze, Lapecorella Fabrizia.
2 Si veda http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=210027,00.html Question 12.
3 Per le sanzioni si veda http://www.hmrc.gov.uk/offshoreaccounts/faqs_ndo.pdf Question 25.
4 Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate. Suddivisione: 125 miliardi in Svizzera; 86 miliardi in Lussemburgo; oltre 2 miliardi nella Repubblica di San Marino; il resto in altri paesi.
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